Diritto Societario: Sovraindebitamento, la procedura di liquidazione degli assets della società è estesa altresì ai soci illimitatamente responsabili.

Con un recentissimo provvedimento, il Tribunale di Forlì ha ribadito il principio in forza del quale estende la procedura di liquidazione del patrimonio di una società di persone anche ai soci illimitatamente responsabili.

Orbene, prima di entrare in medias res è opportuno analizzare brevemente l’istituto introdotto dal legislatore con la legge n. 3 del 2012, ossia la possibilità per i soggetti esclusi esclusi dall’ambito di applicazione delle discipline concorsuali, di comporre la crisi da sovraindebitamento mediante la stipula di accordi con i loro creditori.

Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte , ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ciò detto, la prima precisazione da effettuare è che tale legge non dà la possibilità di estinguere ex re il debito contratto.

Brevemente, il Legislatore ha voluto introdurre la possibilità per il debitore di pagare in ragione delle sue attuali e reali disponibilità economiche, prevedendo pertanto, tre diversi procedimenti per rendere possibile ciò: 1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, destinato a tutti i debitori non fallibili; 2) il piano del consumatore, riservato esclusivamente a tale categoria di debitori; 3) la liquidazione del patrimonio, che rappresenta un percorso autonomo e alternativo, aperto a tutti i debitori non fallibili.

Ai sensi dell’articolo 8, l. n. 3 del 2012, l’accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la ristrutturazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Per quanto concerne la questione da analizzare giova analizzare il dettato normativo di cui all’articolo 14-ter della l. n. 3 del 2012 ossia: “In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni“. Tale disposizione normativa non prevede la possibilità di estendere gli effetti della dichiarazione di liquidazione dei beni patrimoniali di una società di persone anche a quei soci che non hanno avanzato alcuna richiesta in tal senso.

Ed infatti, il Legislatore con legge n. 176 del 2020, introducendo il comma 7-bis e modificando la precedente disciplina, ha disposto che: “Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili“. Tale modifica si ispira al sistema di cui all’art. 147 della L.Fall. in virtù del quale: “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV [2291-2324 c.c.] e VI [2452-2461 c.c.] del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili“.

In passato, la giurisprudenza di merito si è occupata della possibilità per i soci illimitatamente responsabili di una società di persone di accedere alle procedure di composizione della crisi. L’orientamento più rigido stabiliva che tali soci sono assoggettabili solamente alle procedure concorsuali, negando l’estensione degli effetti della dichiarazione di liquidazione; ciò in quanto l’art. 147 legge fallim. stabilisce espressamente che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (Trib. Milano, 18 agosto 2016).

L’interpretazione data dal Tribunale Lombardo è stato ribaltata dalle pronunce successivamente intervenute, in forza delle quali ai soci illimitatamente responsabili è consentito accedere alle procedure negoziali di composizione della crisi da sovraindebitamento (Trib. Rimini, 27 giugno 2019; Trib. Rimini, 22 marzo 2018).

Ciò detto, il Tribunale di Forlì, sez. Civile, con il decreto 7 gennaio 2021, in ragione di tale intervento legislativo, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione estendendone gli effetti a tutti i soci illimitatamente responsabili (nel caso prospettato, due dei tre soci avevano presentato richiesta di liquidazione degli assets della società).

Orbene, analizzando tale decisione la quale applica pedissequamente il comma 7-bis, art. 14 ter, l. 3/2012, potrebbero sorgere seri dubbi sulla positività di tale estensione anche ai soci non richiedenti la liquidazione, i quali potrebbero subire delle conseguenze indesiderate sui loro patrimoni. Sicché, ragioni di praticità e di opportunità potrebbero indurre il legislatore a riflettere sulla bontà di tale modifica legislativa.

Ed infatti, posto che la norma in questione non contiene alcuna previsione in tal senso, si auspica un intervento legislativo volto a consentire al Tribunale la possibilità di convocare tutti i soci illimitatamente responsabili (richiedenti e dissenzienti), per informali in primo luogo degli effetti positivi e negativi, sui propri patrimoni, derivanti dal decreto di apertura della liquidazione degli assets societari in modo tale da dare una soluzione di continuità rispetto ad una situazione analoga prevista dal d.lgs n. 14/2019, ove all’art. 270, comma 1, richiama, in quanto compatibile, la previsione di cui all’articolo 256 in tema di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità illimitata.

Dr Maurizio Muto – Junior Trainee Lawyer, Studio Legale Associato Lacava & Spina.

Lascia un commento